top of page
SUPER DUE SICILIE.gif
Statuto della Confederazione delle Due Sicilie "C2S":

Art. 1 Costituzione

​

Viene costituita, con durata illimitata, l’associazione denominata

​

Confederazione delle Due Sicilie

​

che adottera’ la sigla C2S, l’associazione può partecipare a campagne politiche e promuovere prodotti nazionali a fini di lucro.

​

Art. 2 Sede e collaborazione

​

La sede principale dell’associazione sarà presso un indirizzo da definire

​

Confederazione delle Due Sicilie

Casella postale 

CAP Città

​

La sede principale potra’ essere spostata eventualmente altrove con delibera dell’organo direttivo. Sedi secondarie e uffici amministrativi potranno essere costituiti in aggiunta in altri paesi con delibera dell’organo direttivo.

​

Art. 3 Scopo

​

L’associazione “C2S” e’ una organizzazione dotata di autonomia patrimoniale, la quale opera autonomamente e distintamente da ogni altra organizzazione o ente comunque definita. L’associazione ha lo scopo di promuovere attività sportive, turistiche, culturali e sociali; incentivare le relazioni e creare legami stretti con la terra madre e con tutte le associazioni di duosiciliani nel mondo (aiutandoli nel mondo a trovare la documentazione che concerne i propri avi, la propria storia, la letteratura, l’archeologia, l’arte, l’economia, ecc.) con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. La promozione dello sviluppo economico internazionale, di nuove idee e nuovi talenti nell’imprenditoria e nella ricerca per incentivare l’economia duosiciliana, scambi culturali e formazione professionale internazionale. A tal fine organizza conferenze, relazioni, mostre, proiezioni, viaggi, dibattiti e qualsiasi altra utile iniziativa attraverso:

​

§ a. La salvaguardia dei diritti dei duosiciliani all’estero ed in Patria.

​

§ b. La riscoperta delle proprie tradizioni e del proprio patrimonio ambientale, storico, umanistico, artistico, tecnologico, agricolo, marittimo  e territoriale in genere, per un riscatto economico e culturale che possa a sua volta proiettare nel Mondo la vera e positiva immagine della Confederazione delle Due Sicilie.

​

§ c. La ricostruzione della dignita’ di appartenenza alle Due Sicilie: minate da colonizzazione economica ed emigrazione.

​

§ d. La promozione di una nuova classe dirigente aperta al colloquio costruttivo con tutte le compagini economiche, private, pubbliche, istituzionali, nazionali e sopranazionali, in un’ottica di scambio  libero  ma sempre attenta al mantenimento degli equilibri economici delle aree produttive delle Due Sicilie ovvero del suo sviluppo in termini di ricchezza materiale e morale, cercando di creare sinergie con l’imprenditoria mondiale per un equo sviluppo che tuteli il benessere dei popoli.

​

§ e. L’attenta collaborazione per un sinergico piano di sussidiarieta’ tra le parti sociali affinche’ il federalismo non si trasformi in azione discriminante, penalizzante o distruttiva per le Due Sicilie in generale e per i soggetti piu’ deboli in particolare, ma, al contrario, risulti occasione e nuovo stimolo di crescita economica cosciente, correttamente indirizzata e quindi salvaguardante la qualita’ di vita di tutti, nessuno escluso e sempre a tutela delle generazioni a venire.

​

§ f. La costituzione di una forza associativa in grado di condizionare le scelte del governo affinche’ siano tutelati i diritti di tutti i cittadini nell’ottica di una leale ridistribuzione delle risorse e affinche’ le Due Sicilie non siano piu’ emarginate dai piani di sviluppo anche a livello internazionale; e cio’ attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture e strutture.

​

§ g. La costituzione di una forza associativa che ponga l’individuo al centro dell’attenzione, tutelandone la dignita’ in ogni fase della vita, che promuova un liberismo solidale nella chiarezza di regole democratiche.

​

§ h. La costituzione dunque di una forza associativavolta alla costante ricerca della giustizia per un eguale sviluppo dei popoli, che faccia della lealtà di comportamento il proprio stile, aperto alla confessione religiosa cattolica cristiana.

​

§ i. La diffusione, in tutte le forme consentite, delle proprie idee e dei propri obiettivi, agli organi assembleari nazionali e sopranazionali; la stipula di accordi per iniziative comuni con altre associazioni che perseguano obiettivi  ritenuti sussidiari, complementari o simili,  a livello locale e internazionale in genere; la costituzione di proprie sezioni e rappresentanze, anche all’estero, nel rispetto delle normative ivi vigenti.

​

§ l. Lo studio, la ricerca, la documentazione nel campo culturale, artistico, sociale ed economico, sia storico che attuale, riferita con particolare riguardo ai popoli ed ai territori delle Due Sicilie; la divulgazione di tali attivita’ a livello nazionale ed internazionale anche in collegamento con le associazioni dei duosiciliani emigrati all’estero e nelle province padane, ovvero dei loro discendenti.

In particolare l’associazione puo’ svolgere attivita’ di studio, di promozione, di ricerca, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi, oppure favorendo riunioni, convegni, seminari; organizzare corsi di preparazione e corsi di perfezionamento. L’esercizio di qualsiasi attivita’ commerciale servirà a far crescere le Due Sicilie economicamente. La distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche’ di fondi di riserva o di capitale saranno a favore dell'associazione Confederazione delle Due Sicilie "C2S".

​

Art. 4 Simbolo

 

Il simbolo dell’associazione riprende il giglio borbonico della bandiera delle Due Sicilie, detto simbolo non potrà subire modifiche. I colori identificativi per stendardi, bandiere, coccarde etc. potranno avere variazioni

​

Art. 5 Soci

​

Sono soci dell’ Associazione tutte le persone, associazioni, circoli, club, fondazioni e gli Enti, pubblici e privati, che ne fanno richiesta, su modulo approvato dal Consiglio, e la cui domanda è accolta dal Consiglio. Il numero dei soci è illimitato. I soci devono essere in prevalenza originari delle Due Sicilie, discendenti di questi o far parte del nucleo familiare di una famiglia duosiciliana, anche se non duosiciliani. 

​

Art. 6 Categorie di soci e parità di diritti

​

Il consiglio può stabilire categorie di soci (sponsor, promotori, sostenitori, benemeriti, ordinari, simpatizzanti, pensionati, giovani studenti e simili) ma è garantita per tutti i soci l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettiva parità del rapporto associativo.

​

Art. 7 Ammissione

​

L’ammissione è decisa dal Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, la domanda deve ritenersi tacitamente respinta, senza necessità di comunicazione espresso. Qualora il Consiglio non raggiunge l’unanimità a favore dell’ammissione, la domanda deve essere riesaminata in seduta congiunta con il Comitato dei Probiviri. Se nuovamente l’unanimità non viene raggiunta, la domanda è respinta.

​

Art. 8 L’iscrizione all’associazione e utenza internet

​

L’iscrizione all’associazione C2S implica l’accettazione dello Statuto e il versamento della quota d’iscrizione. La domanda d’iscrizione, sottoscritta e corredata dei dati anagrafici e professionali viene formulata tramite documento elettronico, che può essere richiesto tramite questa e-mail:

 

confederazione2S@gmail.com 

 

oppure puo’ essere presentata presso qualsiasi sede  dell’associazione che la trasmettera’ alla sede di riferimento. Nel rispetto della legge sulla privacy i dati verranno utilizzati esclusivamente per i servizi informativi dell’associazione Confederazione delle Due Sicilie, saranno registrati in una banca dati alla quale avranno accesso solo i membri della presidenza e della segreteria, non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’iscrizione per via telematica tramite la e-mail: confederazione2S@gmail.com ha effetto immediato attraverso il rilascio on-line del certificato d’iscrizione e viene convalidata, per l’esercizio dei diritti di voto e di appartenenza all’associazione, se il versamento della quota avviene entro il quindicesimo giorno dall’iscrizione. Il rifiuto dell’iscrizione dovra’ essere motivato, per l’eventuale e possibile ricorso dell’aspirante. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. È stato istituito un sito internet dove i soci potranno leggere testi concernenti la storia duosiciliana, le ultime notizie dalle Due Sicilie, dai duosiciliani nel mondo e le loro associazioni: questo sito si chiama 

 

https://confederazione2s.wixsite.com/ilmiosito

​

e la e-mail di riferimento è confederazione2S@gmail.com, grazie al suddetto sito internet i duosiciliani nel mondo potranno comunicare in rete tra di loro, siano essi residenti nelle Due Sicilie, a Melbourne, a Buenos Aires o in un’altra parte del globo. Almeno a livello di rete questo dovrebbe farci sentire più vicini. La rete svolgerà il compito di mutuo soccorso almeno a livello informativo.

​

Art. 9 Diritti ed obblighi dei soci

​

Gli iscritti eleggono i dirigenti e concorrono alla definizione delle linee strategiche. Gli iscritti, in regola con il versamento della quota d’iscrizione, hanno il diritto di partecipare alle assemblee, esprimere la propria opinione ed esercitare il diritto di voto;  essi devono attenersi alle decisioni  assunte anche a maggioranza e a recedere dall’appartenenza all’associazione. I soci sono tenuti a rispettare le normedelpresente statuto, a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea a prestare l’attività loro assegnata.

​

Art. 10 Cessazione

​

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

– dimissioni volontarie

– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni

​

Art. 11 Esclusione

​

Con la deliberazione del Comitato dei Probiviri, adottata di sua iniziativa o su proposta del consiglio, il socio può essere escluso per gravi motivi riguardanti il suo comportamento nell’ambito dell’Associazione che nella società civile. Prima delle decisioni il Comitato dei Probiviri deve invitare il socio a fornire, se ritiene, chiarimenti giustificativi tanto l’invito, quanto la decisione dovranno essere comunicati al socio attenendosi a principi di massima riservatezza.

​

Art. 12 Organi dell’ Associazione

​

Sono organi dell’ Associazione

–          l’assemblea

–          il Consiglio direttivo

–          il presidente

–          il vicepresidente

–          il comitato dei probiviri

–          il comitato dei revisori

–          il segretario

–          il tesoriere

–          il funzionario per immagine e comunicazione

–          il webmaster

​

Art. 13 Assemblea

​

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’ Associazione.

​

Art. 14 Convocazione delle assemblee – modalità

​

L’Assemblea ordinaria è presieduta dal presidente e convocata dal presidente stesso entro il 10 dicembre per l’approvazionedelbilancio preventivo dell’anno seguente ed entro il 31 marzo per l’approvazionedelconsuntivo dell’anno precedente. In via straordinaria l’assemblea può essere convocata ognivoltache il consiglio lo ritenga necessario, lo richieda il comitato dei probiviri o un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota. L’invito deve essere spedito a tutti i soci per lettera o per e-mail almeno 15 giorni prima della data stabilita.

​

Art. 15 Validità della costituzione

​

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio, o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

​

Art. 16 Partecipazione e voto

​

Potranno partecipare alle assemblee e partecipare alle votazioni solo i soci in regola coi versamenti

​

Art. 17 Compiti dell’assemblea

​

L’assemblea ha i seguenti compiti:

–          eleggere i membridelconsiglio direttivo

–          eleggere i componentidelcomitato dei probiviri

–          eleggere i componentidelcomitato dei revisori dei conti

–          approvare il programma delle attività proposto dal consiglio direttivo

–          approvare il bilancio preventivo

–          approvare il bilanico consuntivo

–          approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 18

–          stabilire l’ammontare delle quote associative a carico dei soci.

​

Art. 18 Deliberazioni dell’ assemblea

​

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 29

 

Art. 19 Consiglio direttivo

​

–          Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un numero minimo di 4 ed un massimo di 9 membri.

–          Essi durano in carica tre anni decorrenti dalla data della loro elezione e sono rieleggibili.

–          Il consiglio scaduto resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento di quello nuovo.

–          Il consiglio provvede alla gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione ed il

            raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano in modo tassativo

            all’assemblea.

–          Il consiglio si riunisce, su convocazionedelpresidente, almeno unavoltaall’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei

            componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

–          Perchè la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dal primo invito dalla datadeltimbro postale

            o da quella indicata nella e-mail dell’invito.

 

Art. 20 Compiti e deliberazioni del consiglio

​

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

–          presiedere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea

–          deliberare il programma, ordinare quanto necessario per attuarlo nei limitidelbilancio preventivo approvato dall’assemblea e

            autorizzarne la spesa

–          stipulare contratti di locazione, fornitura e somministrazione

–          scegliere l’Istituto di credito per le riscossioni ed i pagamenti

–          nominare il segretario ed il tesoriere e loro istituti

–          eleggere il presidente

–          accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci

–          ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottatidelpresidente per motivi di necessità e

            urgenza.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno tre membri. In caso di parità, prevale la soluzione a favore della quale ha votato il presidente. Il presidente può invitare alle adunanze persone estranee o esperti a titolo consultivo, preavvisandone i membridelconsiglio.

​

Art. 21 Il Presidente

​

–          Il presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza di voti

–          Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione: la rappresentanza davanti a terzi e in giudizio; convoca e presiede le

            riunioni dell’Assemblea edelconsiglio, cura l’esecuzione delle deliberazioni.

–          Designa agli Enti competenti le persone abilitate ad intestarsi e ad operare sui depositi in denero effettuati dall’Associazione

–          In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenzadelconsiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima

            riunione successiva

–          Il presidente, inoltre, esercita le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e/o gli siano state delegate

            dal consiglio.

–          In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal

            componentedelconsiglio più anziano di età

–          Esso cessa dalla carica secondo le normedelsuccessivo articolo 26 e qualora non ottemperi ai suoi compiti.

​

Art. 22 Il Comitato dei Probiviri

​

Il comitato dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea; esso elegge nel suo seno il presidente. Il comitato ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi oltre a quello di cui al precedente articolo 11. Esso giudica “ex bono et equo” senza formalità di procedure; il lodo emesso è inappellabile.

​

Art. 23 Il Comitato dei revisori dei conti

​

–          Il comitato dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea; esso elegge nel

            suo seno il presidente.

–          Oltre ad avere competenza esclusiva nei casi previsti dallo Statuto, esamina ed esprime il proprio motivato parere:

            a)     sulle proposte di bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo mediante apposita relazione scritta all’Assemblea; che deve

                    essere allegata all’avviso di convocazione dell’assemblea convocata per l’approvazione dei bilanci

           b)     sul programma delle manifestazioni e/o su singole manifestazioni non comprese nel programma cha appaiono di particolare

                   rilevanza sotto il profilo economico

           c)      sulla misura delle quote associative.

–          I pareri preventividelcomitato dei revisori non vincolano il consiglio direttivo ma essi devono essere fedelmente comunicati

            all’Assemblea se questa deve deliberare sull’argomento

–          Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e

            firmata.

–          Il comitato riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

​

Art. 24 Sedute congiunte

​

Il Consiglio direttivo, il Comitato dei probiviri e il Comitato dei revisori dei conti devono riunirsi in seduta congiunta almeno unavoltal’anno per uno scambio informale di opinioni sull’andamento dell’Associazione e su qualsiasi altro argomento di cui si voglia liberamente trattare riguardante l’Associazione. Queste riunioni saranno convocate dal presidentedelconsiglio direttivo e saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; di norma non sarà redatto verbale

​

Art. 25 Il segretario ed il tesoriere

​

Il segretario provvede alla tenuta ed all’aggiornamentodelregistro dei soci; al disbrigo della corrispondenza; assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, ne redige i verbali, li conferma con la propria firma e li raccoglie in apposito registro. Il tesoriere predispone lo schemadelprogetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio. Entrambi rispondonodelloro operato direttamente al presidente del Consiglio Direttivo ed operano secondo le istruzioni da lui ricevute.

​

Art. 26 Gratuità e durata delle cariche

​

–          Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

–          Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corsodeltriennio decadono allo scaderedeltriennio medesimo.

​

Art. 27 Entrate-Patrimonio

​

–          Le entrate sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, nonché da contributi periodici o straordinari versati da Enti pubblici

            e privati nonché derivanti da attività svolte dalla stessa Associazione senza fine di lucro

–          L’Associazione può ricevere donazioni, legati ed eredità

–          L’eredità devono essere accetate con beneficio d’inventario

​

Art. 28 Quote annuali-Decorrenza

​

Entro il 30 ottobre l’Assemblea delibera le quote associative per l’anno successivo. Qualunque sia il momento dell’ammissione, la quota associativa si intende versata per il periodo 1.mo gennaio / 31 dicembre dell’anno in corso al momentodelversamento. Per nessun motivo verrà restituita.

​

Art. 29 Modifiche allo statuto

​

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’ Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

​

Art. 30 Scioglimento

–          Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci

            aventi diritto al voto; in caso di constatata inattività, durante 3 anni, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto, presenti

            all’Assemblea.

–          La liquidazione dell’attivo avverrà tra i soci rimasti ed aventi diritto

​

il Consiglio direttivo

bottom of page