top of page
Gaetano_filangieri-600x461.jpg
Nel 1774
Istituzione della motivazione delle sentenze (Gaetano Filangieri)

Già al 1771 risalgono le prime prove letterarie di Filangieri e risulta, da testimonianze dei contemporanei, che in quell'anno egli avesse già scritto un saggio in lingua latina sull’educazione. Nell'estate del 1773 si recò, assieme a De Luca, a Palermo per approfondire gli studi e per venire inserito nell’ambiente culturale di quella città; lì conobbe l’abate cremonese Isidoro Bianchi, con il quale rimase poi in contatto e che divenne uno dei suoi primi mentori ed estimatori. A quegli anni risalgono anche, secondo alcune testimonianze, le sue prime esperienze pubbliche di scrittore e pensatore politico, in particolare sul tema della legislazione, attraverso un’opera, andata perduta, intitolata La morale de' legislatori (1771), di cui diede notizia Bianchi nelle «Notizie de’ letterati» di Palermo.

​

Nel 1774, ormai rientrato a Napoli, Filangieri pubblicò la sua prima opera a stampa, Riflessioni politiche su l'ultima legge del sovrano, riguardante la legge del 23 settembre 1774 sulla riforma dell’amministrazione della giustizia. Filangieri interveniva in sostegno dell’obbligo della motivazione delle sentenze, aprendo la sua operetta con una lunga dedica al ministro Bernardo Tanucci.

​

Il suo ragionamento ruotava attorno a due principi fondamentali: il primo secondo il quale l’arbitrio giurisprudenziale è incompatibile con la libertà civile, l’altro secondo il quale esso è contrario anche all’essenza della libertà sociale. A parere di Filangieri, ogniqualvolta nella storia si era manifestato un conflitto fra le istituzioni e la pubblica opinione si era resa necessaria una riforma dell’amministrazione della giustizia, così come era avvenuto ad Atene e nella Roma imperiale. Per impedire questo conflitto e l’arbitrio giurisprudenziale occorreva perciò riaffermare il primato della legge, il principio della separazione dei poteri e della non confusione fra il legislativo e il giudiziario, una riduzione della durata dei processi e una limitazione dei motivi di annullamento delle sentenze. Infine sosteneva la necessità di accertare le responsabilità dei giudici nel corretto svolgimento del loro operato, abolendone l’impunità.

​

Notevole importanza assumevano l’introduzione della figura di un censore delle leggi, in quanto garante di un giudizio di legittimità della legge rispetto ai principi fondamentali dell’ordinamento, e l’idea dell'irretroattività della legge civile e penale.

​

Fonte: treccani.it

bottom of page